Statuto
La Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi fu costituita da Luigi Carlo Farini, Governatore delle Regie Province dell’Emilia conDecreto in data 10 dicembre 1860. Con esso Decreto il Governatore attribuiva alla Società Storica Parmense, libera società di studiosi sorta a Parma e Piacenza nel 1854, per la pubblicazione dei “Monumenta Historica ad provincias Parmensem et Placentinam pertinentia”, il nome di Deputazione, conferiva la dignità di Istituzione Regia, attribuiva una dotazione governativa, confermava il Presidente Angelo Pezzana.
STATUTO
I° - COSTITUZIONE E SCOPO
Art. 1 - La Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi è Ente con personalità giuridica, che svolge attività non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). Essa è regolata dalle norme contenute nel presente Statuto e dalle norme stabilite dall’art. 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Deputazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e prevedendo per gli associati, o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532 secondo comma del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo.
La Deputazione è costituita nel territorio delle province degli ex Ducati di Parma e di Piacenza, così come questi si erano formati nel corso della loro evoluzione storica, fino alla Unità d’Italia.
La Deputazione è attualmente suddivisa in sezioni, che hanno sedenegli antichi capoluoghi degli ex Ducati.
Su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea dei soci può costituire sezioni e/o sottosezioni nelle località maggiormente fornite di memorie storiche, di archivi, di biblioteche, e dove abbia residenza un numero sufficiente di soci.
Art.2 - La Deputazione:
- promuove lo studio della storia del territorio delle province parmensi, la ricerca archeologica, storica, etnologica, etnografica e linguistica;
- svolge ogni attività di tutela, promozione e valorizzazione di ogni fatto, atto e/o cosa avente interesse artistico e storico di cui alla Legge 1 giugno 1939 n°1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni in genere di cui al D.P.R. 30 settembre 1963 n° 1409;
- esercita altresì le funzioni che, nell'ambito della sua competenza, le siano affidate dallo Stato e dagli Enti Pubblici locali.
II° - SOCI
Art. 3 - Su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea nomina soci della Deputazione le persone che mostrino interesse per gli scopi dell’associazione e che intendano attivamente operare per il raggiungimento degli stessi.
Nella proposta di ammissione che viene votata dall’Assemblea, il Consiglio Direttivo designa l’appartenenza del socio ad una delle sezioni in cui è divisa la Deputazione.
I soci fanno parte stabilmente della Deputazione e possono essere esclusi solo in forza delle norme contenute nel presente Statuto.
Su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea conferisce la qualifica:
- di “Corrispondente” a quei soci che con lo studio e/o con l’opera contribuiscono agli scopi della Deputazione;
- di “Ordinario” a quei soci che con lo studio e/o con l’opera si siano resi particolarmente meritevoli verso la Deputazione.
Gli “ Ordinari” sono in numero di cinquanta, e la nomina di ciascunodi essi è comunicata al Ministero per i beni Culturali e Ambientali.
Su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea può modificare il numero dei soci ordinari.
Il Consiglio Direttivo attribuisce la qualifica di “Emerito” ai soci che con lo studio e/o con l’opera abbiano illustrato la Deputazione.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare la cessazione di appartenenza alla Deputazione dei soci a causa di Loro prolungata inerzia verso il Sodalizio.
Art. 4 - La quota annua per ogni socio è fissata in L. 30.000. e dà diritto al volume dell'Archivio Storico.
L’ammontare qui determinato è soggetto, su proposta del Consiglio Direttivo, a revisione e rideterminazione con delibera dell’Assemblea.
- Il socio non in regola con i versamenti per oltre due anni e che non abbia dato riscontro a due sollecitazioni scritte nello stesso periodo, potrà essere dichiarato decaduto da parte del Consiglio Direttivo, con voto segreto, ed al medesimo ne verrà data comunicazione scritta.
III° - ORGANI AMMINISTRATIVI
Art.5 - L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente, quando questi ne ravvisi la necessità, o su richiesta di tre membri del Consiglio Direttivo, o di almeno un decimo dei soci.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea approva il bilancio annuale della Deputazione , nomina i soci, attribuisce agli stessi le qualifiche, approva e modifica lo Statuto, elegge gli Amministratori ed i Revisori dei Conti.
Tutte le votazioni che si riferiscono a Persone vengono assunte a scrutinio segreto, e per esse è ammesso il voto per corrispondenza.
Il numero dei votanti risulterà dalla somma dei voti dei soci intervenuti all’assemblea con il numero delle schede pervenute dai soci che votano per corrispondenza, nei termini stabiliti.
Le schede per la votazione vengono siglate dal Presidente ed inviate a ciascuno dei soci.
Il socio che intenda votare per corrispondenza deve apporre il proprio voto sulla scheda e chiudere questa in busta anonima, a sua volta chiusa in altra busta recante le generalità del socio, il suo indirizzo e la sottoscrizione del lembo di chiusura; essa busta deve pervenire al
Presidente presso la sede sociale della Deputazione entro la data in cui è convocata l’Assemblea.
La Commissione Elettorale, eletta dalla Assemblea, procederà alla verifica delle buste pervenute, presiederà alla votazione e, eseguito lo spoglio dei voti, proclamerà il risultato. Redigerà infine il verbale delle elezioni.
Art.6 - Il Consiglio Direttivo è eletto dalla Assemblea fra i soci ordinari, ed è composto da :
- il Presidente,
- tanti Vice Presidenti, quante sono le sezioni, eletti fra i soci ordinari di ciascuna delle altre sezioni.
- il Segretario;
- il Tesoriere;
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
In caso di vacanza di una delle sopraddette cariche nel corso del triennio, il Consiglio coopta il sostituto il quale durerà in carica per la durata del Consiglio stesso.
La nomina del Presidente e dei Vice Presidenti è comunicata al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.
Art.7 - L’Assemblea elegge tra i soci due Revisori dei Conti che restano in carica per il triennio di permanenza in carica del Consiglio.
Art. 8 - Ai membri del Consiglio ed ai Revisori dei conti non spetta alcun compenso per l'opera loro.
Art. 9 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Deputazione, convoca e presiede le assemblee e le sedute scientifiche.
Esso propone, d'intesa con il Consiglio Direttivo, il piano annuale di lavoro curandone l'esecuzione e l’attuazione; promuove e dirige in genere le attività dell'Istituto.
Il Presidente dirige la sezione di appartenenza, e la eventuale sottosezione, per le attività che essa/e svolge/ono autonomamente dalla altre.
Può delegare, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, parte dei suoi poteri ai Vice Presidenti.
Art. 10 - I Vice Presidenti, per ordine di anzianità di appartenenza alla Deputazione, sostituiscono il Presidente in tutte le sue funzioni quando egli ne sia impedito.
Ciascun Vice Presidente dirige la sezione di appartenenza, e la eventuale sottosezione, per le attività che essa/e svolge/ono autonomamente dalla altre, e nomina un proprio segretario fra i soci della Sezione.
Art. 11 - Il Segretario stende i verbali delle assemblee e delle sedute scientifiche della Deputazione, e delle riunioni del Consiglio Direttivo; tutti i detti atti dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; redige la relazione annuale dei lavori della Deputazione, aggiorna l'elenco dei soci, cura e custodisce il carteggio d'ufficio, assolve tutte le altre funzioni inerenti al servizio di segreteria.
Art. 12 - Il Tesoriere ha in consegna, e vigila, sotto la sua responsabilità, il patrimonio e la cassa della Deputazione, ed amministra nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.
Art. 13 - La Deputazione ha una propria amministrazione, i cui fondi sono costituiti:
- dalla consistenza patrimoniale dell'Istituto,
- dalle quote annuali di partecipazione dei soci,
- dai contributi annualmente o straordinariamente versati dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, da Enti pubblici, da soci o da privati cittadini.
Art. 14 - La Deputazione tiene un proprio Bilancio cui attende il Tesoriere, incaricato delle pratiche amministrative, della riscossione delle entrate ordinarie e straordinarie, dei pagamenti al personale addetto, dei pagamenti delle altre spese ordinarie.
Il Tesoriere provvede inoltre al pagamento delle spese straordinarie su mandato del Presidente.
Art. 15 - Entro il mese di gennaio il Tesoriere compila e presenta al Presidente il Bilancio consuntivo dell'anno accademico concluso, ed il preventivo di quello in corso; nella sua relazione illustrativa Egli può esprimere valutazioni sulla previsione di spesa in funzione della determinazione dell’ammontare della quota annuale.
Il Presidente li comunica al Consiglio Direttivo per la discussione e l'approvazione.
Art. 16 - Il bilancio consuntivo è sottoposto all'esame dei due Revisori che presentano la loro relazione all'Assemblea dei soci.
Dopo la discussione e l'approvazione, la relazione dei Revisori è depositata in segreteria, ed inviata, unitamente al Bilancio, in copia al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, come allegato alla relazione di cui all’Art.11.
Art. 17 - Per il disbrigo della corrispondenza, per il lavoro di convocazione delle adunanze e per la materiale tenuta dell’ufficio di segreteria e di tesoreria, la Deputazione può avvalersi dell’opera di un impiegato pratico e capace, compensandolo in misura da convenire, commisurata alle disponibilità di bilancio.
IV° ATTIVITA’
Art.18 - L’anno accademico della Deputazione ha inizio il 1 gennaio di ogni anno solare .
La Deputazione tiene annualmente, nella propria sede, almeno una assemblea generale, ed una seduta scientifica alla quale partecipano tutte le sezioni.
Le sezioni tengono seduta secondo l’opportunità dei loro lavori.
Art.19 - Il Consiglio Direttivo svolge l’attività di Comitato scientifico per la scelta delle pubblicazioni che vengono fatte a nome della Deputazione.
Il Consiglio si può avvalere del parere dei soci competenti nelle materie oggetto delle pubblicazioni.
Il Consiglio può rinviare, sospendere o ricusare la pubblicazione degli scritti anche per motivi di impegno finanziario.
La Deputazione cura la pubblicazione dell’ “ARCHIVIO STORICO per le LE PROVINCE PARMENSI” e della Collana “FONTI e STUDI”.
Il Consiglio Direttivo è responsabile della conservazione, cura e manutenzione della Biblioteca della Deputazione; ne nomina il Bibliotecario fra i soci o al di fuori di essi.
Art. 20 - Qualora la Deputazione venga a conoscenza di fatti o atti che possano mettere in pericolo o che minacciano la conservazione del patrimonio storico ed artistico delle province o di ingiustificate restrizioni agli studi, o comunque di fatti che intralcino il libero svolgimento delle ricerche storiche, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di interporre i suoi uffici presso le autorità competenti e di adoperarsi per rimuovere la causa degli inconvenienti.
Art. 21 - In caso se ne ravvisi l'opportunità, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la Deputazione può bandire concorsi a premio per monografie e ricerche su temi di storia locale.
Art.22 - Per quanto non previsto nel presente Statuto vengono richiamate le disposizioni contenute nelle leggi civili in materia di associazioni.